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IDRO GAS di Capellaro Siletti Claudio e Fabio snc

Manutenzione Caldaie - Riscaldamento - Gas - Idrosanitaria - Termoidraulica

Ditta associata CNA e consorzio C.I.T.A.B.
Installatori Autorizzati COSMOGAS

C.C.I.A.A. di Biella
N° albo artigiani  56235
N° repertorio Economico Amministrativo (REA) 173031
Ditta abilitata all'installazione,trasformazione all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti

Lettere di abilitazione:

Lettera C Impianti di riscaldamento e di climatizzazione
Lettera D Impianti Idrosanitari
Lettera E Impianti gas
Lettera G Impianti di protezione antincendio

 

  IDRO GAS snc di Capellaro Siletti 
                      
 

Ultime Notizie

- Inviato alle 09/28/11 - 08:55 AM

BOLLINO VERDE

La Regione Piemonte con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 ha approvato le disposizioni attuative della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 in materia di impianti termici. A decorrere dal 15 ottobre 2009 è obbligatorio su tutto il territorio della Provincia di Torino, il nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato BOLLINO VERDE

PROCEDURA PER IL CITTADINO
A partire dal 15 ottobre 2009, in occasione delle verifiche del rendimento di combustione (quella che comunemente è chiamata prova fumi) della propria caldaia, il manutentore oltre a compilare il libretto di impianto ed il rapporto di controllo tecnico, dovrà apporre su quest’ultimo un bollino verde predisposto dalla provincia di appartenenza, gratuito per il cittadino e per l’impresa di manutenzione.
Si ricorda che il controllo periodico da effettuare sulla caldaia è responsabilità del proprietario, locatore, terzo responsabile (ad esempio amministratore di condominio per impianti centralizzati).
Il bollino verde potrà essere rilasciato solo da una ditta di manutenzione iscritta nell’elenco regionale delle imprese abilitate, elenco che sarà pubblicato sul sito web della Regione Piemonte e reso noto a tutta la cittadinanza.
Il cittadino non dovrà preoccuparsi di spedire nulla; sarà lo stesso manutentore ad inoltrare presso gli uffici provinciali la copia del rapporto di controllo tecnico provvisto del bollino verde.
Sarà però indispensabile accertarsi che il proprio manutentore sia abilitato al rilascio del bollino verde, oppure rivolgersi ad una ditta di manutenzione abilitata.
In occasione del primo controllo del rendimento di combustione, il manutentore dovrà apporre, oltre al bollino verde, anche l’etichetta con il codice che identifica univocamente l’impianto termico sul territorio regionale.
Periodicità del Bollino Verde
Il bollino verde deve essere apposto dal manutentore obbligatoriamente in occasione della prima verifica del rendimento di combustione della caldaia e con la seguente periodicità:
o ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW (caldaiette autonome);
o ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale e superiore a 35 kW (ad esempio centralizzati).
Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 saranno ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.
La mancata apposizione del bollino verde comporterà una sanzione a carico del cittadino.
Ispezioni
Sugli impianti con bollino verde la Provincia, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione e sulla correttezza e regolarità del loro operato.
Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.
Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del D.Lgs. 192/2005.
Sanzioni
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza ricorrere alla procedura del bollino verde, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Controlla se il tuo manutentore è abilitato al rilascio del BOLLINO VERDE

 

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Informazioni

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  • Documentazione richiesta detrazione fiscale del 55%
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